Art. 35.

      1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 34 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere da questo devoluti, nella misura del 50 per cento, per il finanziamento dell'attività di vigilanza e, nella misura del 50 per cento, per realizzare iniziative di promozione e di sviluppo della qualità nel settore orafo, gioielliero e argentiero, secondo un programma predisposto dallo stesso Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese del settore.